Internet è ormai qualcosa d’indescrivibile, ed è qui che tutte le persone di questo mondo si danno appuntamento per sbalordire e colpire, (con pochi “mezzi informatici” si possono fare molti danni) distrarre e vendere qualsiasi cosa essa sia.
In questo, naturalmente, sono comprese anche cose che sono illegali; ma può anche accadere di rimanere noi stessi vittime di un crimine informatico.
Che cosa è un crimine informatico (cyber crimes) ?
Per definirlo mi rifaccio al codice penale e precisamente alla Legge del 23/12/1993 n. 547, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N.305 del 30.12.1993
Violenza sulle cose (art. 1.1 – aggiunge il seguente comma dopo il secondo comma art. 392 C.P.): Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.
Attentato a impianti di pubblica utilità (art. 2.1 – sostituisce art. 420 C.P.): Chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 4.1- aggiunge articoli dopo art. 615-bis C.P.): [art. 615-ter] Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 6.1 – inserisce dopo l’articolo 617-ter C.P.): [art. 617-quater] Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche [art. 617-quinquies] Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi
Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche
[art. 617-sexies] Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi
Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 9.1 – aggiunge articolo dopo l’art. 635 C.P.):
[art. 635 bis] Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui
Frode informatica (art. 10.1 – aggiunge articolo dopo l’art. 640-bis del C.P.):
[art. 640-ter] Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
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